Disclaimer - Avvertenze importanti- Da sapere

Berardino Nardella

Avviso legale - Dichiarazione di esclusione di responsabilità:

Il presente documento contiene informazioni di rilievo, sia che tu sia interessato ad acquistare (o abbia già acquistato) questo corso per scopi personali, sia che tu lo voglia utilizzare nell'ambito professionale.

Le informazioni fornite in questo corso hanno esclusivamente uno scopo informativo e riguardano discipline riconosciute come "olistiche" o "bio-naturali".

L'Operatore Olistico e del Benessere è una figura regolamentata dalla legge n. 4 del 2013 concernente la "Regolamentazione delle professioni", approvata il 14 gennaio 2013 dalla Camera e dal Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.

Tra le attività dell'operatore olistico rientra anche quella di massaggiatore olistico, specificamente definita come "di benessere", inclusa nell'ambito di applicazione della legge n. 4/2013.

La legge si basa sul principio della libertà nell'esercizio della professione, a condizione che non si riferisca alle professioni sanitarie ed estetiche. La professione può essere esercitata liberamente, con un fondamento di autonomia, competenze e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell'operatore. L'unico vero obbligo è quello di contraddistinguere la propria attività, menzionando esplicitamente i riferimenti alla legge n. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente.

Il massaggio olistico e altre pratiche che coinvolgono il "contatto" con il cliente (come agopressione, Reiki, ecc.) sono considerate attività che considerano l'individuo nel suo complesso, con l'obiettivo di stimolare emozioni per apportare sollievo e favorire il naturale processo di riequilibrio energetico dell'uomo, attraverso i meridiani energetici della Medicina Tradizionale Cinese, il sistema dei Chakra della tradizione induista e altre pratiche di natura energetica-spirituale. Secondo la visione olistica, corpo, mente e spirito sono intrinsecamente collegati.

Tutte queste pratiche, oltre a promuovere il benessere generale della persona, prestano particolare attenzione alla prevenzione di eventuali patologie.

Importante sapere che l'Operatore Olistico e del Benessere non è autorizzato a praticare massaggi o manipolazioni di tipo estetico o terapeutico poiché tali trattamenti possono essere effettuati solo da estetisti e fisioterapisti.

L'Operatore Olistico e del Benessere non è un professionista sanitario e non eroga prestazioni mediche o terapeutiche per i seguenti motivi:

  1. Non affronta né tratta patologie strettamente mediche/sanitarie.
  2. Non sostituisce l'intervento di un medico.
  3. Non fornisce prescrizioni farmacologiche o terapeutiche simili.
  4. Non effettua diagnosi.

Se nel corso incontri termini come "guarigione" o "terapia", sappi che si intendono sempre dal punto di vista olistico-energetico, correlati al benessere, e NON FANNO RIFERIMENTO IN ALCUN CASO a malattie o problemi fisici.

L'Operatore Olistico o del Benessere, quindi:

  1. Non è un Fisioterapista.
  2. Non è un Medico.
  3. Non è uno Psicologo o Psicoterapeuta.
  4. Non rientra in alcuna figura professionale riconosciuta a livello statale che possa intervenire in determinate circostanze.
  5. Non effettua trattamenti invasivi, medici, psicologici o estetici.

La figura professionale dell'Operatore Olistico o del Benessere è considerata legittima ai sensi della Costituzione Italiana (articoli 3, 4, 35, 41) e del Codice Civile (articoli 2060, 2061, 2229), purché non si sovrapponga ai campi d'azione propriamente riservati alle professioni sanitarie (mediche, fisioterapiche, infermieristiche) ed estetiche.

Per quanto riguarda l'apertura di un centro olistico, un centro massaggi o un centro benessere, ciò è possibile (anche in assenza di qualifiche da fisioterapisti o estetisti) a condizione che nel centro non vengano svolte pratiche estetiche o terapeutiche, come già accennato.

È importante sapere che il Codice Penale punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato.

Non si tratta di una semplice infrazione amministrativa ma di un reato penale.

L'abilitazione è necessaria SOLO quando i massaggi sono di natura curativa o estetica, ovvero quelli mirati a fornire sollievo da patologie effettive, come distorsioni, lombosciatalgie, ernie, dolori articolari, scivolamenti vertebrali, ecc.

In questi casi, e in tutti quelli di natura medica, è indispensabile possedere una laurea in medicina e una relativa abilitazione professionale.

In conclusione, è possibile operare nel campo olistico a condizione che si abbia una chiara comprensione di quanto esposto finora e che non si utilizzino termini impropri, soprattutto allo scopo di attirare clienti promettendo loro servizi che, se non si è professionisti nei settori menzionati precedentemente, non si possono offrire.

Per quanto riguarda le informazioni contenute nel corso, queste devono essere utilizzate esclusivamente a scopo didattico o professionale, come spiegato, e NON per effettuare diagnosi su se stessi o su terzi, NON per scopi terapeutici e NON per automedicazione. In ALCUN CASO, le informazioni presenti nel corso possono sostituire il parere di un medico o di uno specialista.

Pertanto, ti esorto a rivolgerti SEMPRE al tuo medico per ottenere pareri seri e professionali sulla tua salute e sulle eventuali terapie da seguire.

Alla luce di quanto esposto, non assumo alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che l'utente possa causare a se stesso o a terzi, derivanti dall'uso improprio o illecito delle informazioni riportate nel corso, da errori e imprecisioni relative ai contenuti o da libere interpretazioni, o da qualsiasi azione intrapresa autonomamente e in disaccordo con le indicazioni del proprio medico curante.

Sei unico responsabile dell'utilizzo delle informazioni fornite, e mi sollevi da qualsiasi controversia o richiesta di risarcimento.

Il certificato che troverai alla fine del corso NON è riconosciuto a livello ministeriale, ma la figura professionale dell'Operatore Olistico o del Benessere è considerata legittima ai sensi della Costituzione Italiana (articoli 3, 4, 35, 41) e del Codice Civile (articoli 2060, 2061, 2229), oltre che in base alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (libertà nell'esercizio delle professioni non organizzate in ordini o collegi).

Di conseguenza, puoi lavorare e operare nel settore olistico come dipendente, collaboratore, prestando servizi occasionali o con Partita IVA come libero professionista.

Puoi lavorare o collaborare con centri estetici, saloni di parrucchieri, terme e spa, centri fitness e benessere, farmacie ed erboristerie, hotel, villaggi turistici, navi da crociera, centri massaggi, anche a domicilio.

Tieni sempre a mente tutto ciò che è stato esposto non solo per tutelarti dal punto di vista legale, ma anche come comportamento etico corretto.

Ognuno ha la propria professione, e se desideri curare malattie, dovresti frequentare l'università e conseguire una laurea in medicina, piuttosto che seguire i miei corsi online.

Questa lezione, questo disclaimer, è reso pubblico per ogni mio corso con l'intento di evitare qualsiasi malinteso di qualsiasi natura.

E' quindi accessibile anche senza aver acquistato il corso.

Acquistando il corso, dichiari di aver letto, compreso e accettato tutte le condizioni espresse in questo testo.

Grazie per aver letto.